Nella newsletter n° 340 del 19 luglio 2010 viene reso noto che il Garante per la protezione dei dati personali, con suo provvedimento del 10 giugno, ha disposto la rimozione di due webcam installate presso due negozi a scopo di sicurezza perché, nell'installazione, il datore di lavoro non aveva seguito la procedura prevista dallo Statuto dei lavoratori, aveva informato sommariamente i dipendenti dell'esistenza delle telecamere e non aveva posizionato i necessari cartelli informativi.
Il Garante ha anche sottolineato, sulla base della consolidata giurisprudenza della Cassazione, che, anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali laddove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
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